Art. 3.
(Ufficio di coordinamento).

      1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento». Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale

 

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non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio di cui al comma 1, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.
      3. L'Ufficio di cui al comma 1 provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali nel rispetto delle disposizioni vigenti.